La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
I diritti delle minoranze linguistiche
Minoranze linguistiche
In applicazione del primo comma dell’art. 3 e del principio pluralista sancito dall’art. 2, la Costituzione tutela con questa norma una parte della popolazione italiana (circa il 5%) la cui lingua materna è diversa dall’italiano. Laddove esistano minoranze linguistiche la denominazione dei luoghi (strade, città, paesi) avviene nella doppia lingua, italiana e materna. Dapprima gli statuti delle Regioni a statuto speciale in cui vi fossero minoranze (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) hanno predisposto una particolare disciplina a favore di queste. In seguito, la legge 482 del 15 dicembre 1999 ha previsto la tutela delle “minoranze linguistiche storiche” a livello scolastico, universitario, amministrativo, allo scopo di favorirne sia l’uso che la conservazione. Nel 2001, ha ricevuto tutela anche la minoranza linguistica slovena in Italia.
